Art. 1 – Denominazione, Costituzione, Sede.

1. L’Unione delle Associazioni degli Albergatori della Campania, denominata Federalberghi Campania, è l’espressione regionale unitaria delle imprese che operano nel settore turistico-ricettivo, organizzate nelle Associazioni che la costituiscono;
2. Federalberghi Campania è costituita a norma dell’art. 7 dello Statuto di Federalberghi, quale organo di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, con le competenze attribuitele dal presente Statuto e con l’obbligo di armonizzare la propria azione alla politica generale deliberata dal sistema federale;
3. Federalberghi Campania non ha fini di lucro, ne vincoli con partiti o con movimenti politici; ha durata illimitata; ha sede in Napoli – Piazza Carità, 32 – può istituire o sopprimere sedi secondarie, ove necessarie.


Art. 2 – Finalità
1. Federalberghi Campania, quale soggetto di politica orientata allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:

a) la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali, regionali e, attraverso Federalberghi Nazionale, nazionali, comunitarie ed internazionali;
b) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
2. In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
a) stipulare i contratti di lavoro a carattere regionale, mediante apposita Commissione Sindacale nominata dal Consiglio Direttivo;
b) svolgere attività scientifica e sistematica di indagine, di analisi e di ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico;
c) promuovere la formazione imprenditoriale e l’elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;
d) promuovere e coordinare direttamente o collaborare “a latere” con organismi interessati e/o istituzionalmente preposti, una idonea formazione professionale del settore turistico;
e) promuovere l’offerta turistico ricettiva regionale;
f) assistere e coordinare le Associazioni nelle attività di tutela e di promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza;
g) operare per il miglioramento strutturale delle Associazioni in modo da favorirne l’efficienza e lo sviluppo;
h) designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;
i) verificare e garantire che gli Statuti delle Associazioni e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto;
l) svolgere azione conciliativa nelle controversie che coinvolgono il sistema regionale in tutte le sue componenti;
m) avviare, partecipare, finanziare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;
n) esercitare attività editoriale;
o) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e da disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.

Art. 3 – Soci e requisiti di appartenenza
1. Possono avere titolo di soci di Federalberghi Campania:
a) le Associazioni degli imprenditori turistico-ricettivi alberghieri: a tal fine esse devono allegare alla domanda di ammissione copia del proprio Statuto e dell’eventuale regolamento. La domanda di adesione non può essere presa in considerazione se lo Statuto della richiedente non sia conforme ai principi del presente statuto e di quello di Federalberghi Nazionale. Lo Statuto del richiedente deve comunque prevedere l'obbligo dell’adesione a tutte le componenti del sistema federale;
b) le Associazioni costituite fra imprese turistiche ricettive localizzate nel territorio di competenza di un’Associazione territoriale aderente a Federalberghi Campania, previo assenso dell’Associazione Territoriale già aderente;
c) le Associazioni provinciali degli imprenditori turistico-ricettivi alberghieri;
d) le Associazioni Territoriali aventi la rappresentanza di almeno 20 aziende con un minimo di 1.500 posti letto, salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo e quanto previsto dal punto b). Tale limitazione non si applica alle Associazioni già aderenti a Federalberghi Campania all’entrata in vigore del presente Statuto;
e) le singole imprese turistico alberghiere laddove non sia costituita l’Associazione territoriale o provinciale.
2. L’ammissione delle Associazioni è di competenza del Consiglio Direttivo. Contro le eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso il ricorso all’Assemblea nel termine di 60 gg. dalla comunicazione ufficiale. L’Assemblea è tenuta a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all’inoltro; la decisione dell’Assemblea è definitiva.
3. L’adesione a Federalberghi Campania ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda; l’eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata a Federalberghi Campania a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall’anno successivo.

Art. 4 – Stato di Socio – Obblighi
1. L’adesione a Federalberghi Campania comporta l’obbligo di:
a) accettare ed osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni adottate in materia sindacale;
b) consultarsi e prestare mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
c) comunicare a Federalberghi Campania le modifiche apportate ai propri Statuti e Regolamenti, i quali, comunque, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto;
d) assumere nella propria denominazione anche la sigla Federalberghi;
e) consultare Federalberghi Campania prima di adottare deliberazioni su questioni di principio a danno e pregiudizio degli interessi generali delle imprese rappresentate.
2. I soci di Federalberghi Campania sono tenuti al pagamento di un contributo annuale determinato dalla Assemblea.

Art. 5 – Commissario Territoriale
1. Qualora presso una Associazione del Sistema organizzativo regionale siano emerse disfunzioni o gravi inefficienze nella gestione organizzativa o amministrativa della stessa, il Consiglio Direttivo di Federalberghi Campania può nominare un Commissario con il compito di proporre iniziative idonee a sanare le carenze emerse.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì un Commissario su richiesta motivata dell’Associazione interessata quando ciò sia suggerito da circostanza o esigenze gravi.
3. Il Commissario ha tutti i poteri direttivi previsti nello Statuto delle organizzazioni interessate.

Art. 6 – Cessazione del rapporto associativo
1. Lo stato di socio viene a cessare:
a) per lo scioglimento dell’associazione aderente;
b) per recesso con l’osservanza dei termini di cui all’art. 3 del presente Statuto;
c) per esclusione deliberata dall’Assemblea causata da inadempienze degli obblighi assunti a norma del presente Statuto.
2. Avverso la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea, entro 60 giorni dalla notifica, la quale lo esamina e decide in via definitiva nella sua prima riunione.

Art. 7 – Organi di Federalberghi Campania
Sono organi di Federalberghi Campania:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – L’Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale è costituita dal Presidente e da due rappresentanti delegati di ciascuna Associazione facente parte di Federalberghi Campania.
2. Ciascun rappresentante ha diritto ad un solo voto.

Art. 9 – Ordinamento dell’Assemblea
1. La designazione dei tre delegati deve essere comunicata per iscritto alla Federalberghi Campania almeno 3 giorni prima della riunione assembleare.
2. In caso di impossibilità ad intervenire all’Assemblea è consentita la delega ad altro delegato dell’Associazione di appartenenza.
3. Di ogni seduta assembleare è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria:
- determina gli indirizzi di carattere generale dell’azione di Federalberghi Campania;
- determina i contributi annuali;
- delibera sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e sul bilancio preventivo per l’anno successivo;
- elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere, i Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri;
- può conferire la distinzione di Presidente onorario e di Consigliere onorario di Federalberghi Campania per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero o organizzativo.
3. L’Assemblea straordinaria:
a) approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento della Federazione;
b) delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria – Convocazioni
1. L’Assemblea in sessione ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno. Il Presidente convoca inoltre l’Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo o almeno un terzo delle Associazioni ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
2. L’Assemblea in sessione straordinaria è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando il Consiglio Direttivo o almeno un terzo delle Associazioni ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
3. La convocazione avviene in forma scritta e spedita ai soci almeno 10 gg. prima della riunione.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione.

Art. 12 - Validità dell’Assemblea – Deliberazioni
1. L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, quando sono presenti tanti membri che rappresentano la metà più uno dei voti rappresentati;
b) in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno, trascorse due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati;
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
3. L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche fra persone estranee ad essa.
4. Per lo scioglimento della Federalberghi Campania è necessario il voto favorevole del 75 % dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto:
a) dal Presidente di Federalberghi Campania che lo presiede;
b) dai due Vice Presidenti;
c) dai Presidenti delle Associazioni turistico-ricettive o loro delegati;
d) dal Tesoriere;
e) dal Presidente del Comitato Regionale Giovani Albergatori.
Al Consiglio Direttivo partecipano i Revisori dei Conti.

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
b) compie tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi sociali di Federalberghi Campania esclusi quelli di competenza dell’Assemblea;
c) può cooptare, su proposta del Presidente e con il gradimento delle Associazioni territoriali di provenienza dei cooptandi, fino a 3 Consiglieri, al fine di assicurare la migliore rappresentatività delle diverse componenti organizzative territoriali;
d) provvede alla designazione dei rappresentanti della Federalberghi Campania, in tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
e) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare, ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
f) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione dei soci alla vita di Federalberghi Campania; propone all’Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal tesoriere d’intesa con il Presidente;
g) nomina, su proposta del Presidente, qualora se ne ravvisi esigenza organizzativa, il direttore oppure un consulente.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 60 giorni, ovvero su richiesta delle metà più uno dei Consiglieri.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente in forma scritta almeno 7 giorni prima della data della riunione, ed inviata a mezzo di telefax o di posta elettronica.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito:
a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
b) in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno trascorsa un’ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
4. Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. E’ ammessa delega ad un altro Consigliere proveniente dalla stessa Associazione. Ciascun Consigliere può essere portatore di una sola delega.
6. Di ogni riunione consiliare è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 – Il Presidente e i poteri del Presidente
1. Il Presidente di Federalberghi Campania è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto.
2. A tal fine il Consiglio Direttivo può nominare una Commissione di Designazione di tre membri della quale non può far parte il Presidente in carica. Tale Commissione riferisce alla prima Assemblea utile al risultato delle sue consultazioni.
3. Il Presidente esercita i seguenti poteri:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) ha la legale rappresentanza di Federalberghi Campania di fronte a terzi ed in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
d) provvede all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, all’andamento dell’attività di Federalberghi Campania, sovraintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun capitolo, vigila sull’andamento delle attività, degli uffici e dei servizi;
e) nomina tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario;
f) può conferire deleghe per il compimento dei singoli atti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;
g) provvede all’adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti, nonché all’adozione di provvedimenti disciplinari d’urgenza nei confronti del personale stesso;
h) in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato.

Art. 17 – I Vice Presidenti
Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Federalberghi Campania, e operano con sua delega nell’ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.

Art. 18 - Il Tesoriere
Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo, nonché, d’intesa con il Presidente, il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo; provvede inoltre alle iscrizioni ed ai pagamenti nonché a quanto altro attiene alla gestione finanziaria di Federalberghi Campania, riferendone al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
Verifica e controlla l’attuazione delle delibere in materia di spese, riferendone al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente.
Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
Esercita il controllo della gestione finanziaria di Federalberghi Campania e ne riferisce all’Assemblea.
Partecipa al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea. Il Collegio nomina fra i propri membri il Presidente.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con qual si voglia altra carica.
3. Sono deferite ai Probiviri le controversie sulla interpretazione e sull’applicazione del presente Statuto.
4. Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura sorte tra le componenti del sistema federale regionale, che non sia stato possibile risolvere bonariamente.
5. Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e sono assunte sulla base della normativa statutaria nonché di criteri di deontologia associativa.

Art. 21 - Comitato Regionale Giovani Albergatori
1. Ogni Associazione può costituire nel proprio ambito il Comitato dei Giovani Albergatori al quale partecipano imprenditori di età inferiore ai 40 anni, al fine di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l’affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo.
2. I Presidenti di ogni Comitato costituiscono il Comitato Regionale Giovani Albergatori e nominano tra i componenti il proprio Presidente che partecipa al Consigli Direttivo di Federalberghi Campania.

Art. 22 – Commissioni Consultive
1. Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni con funzioni consultive per l’esame di problemi tecnici, economici, legislativi ed altro.
2. Possono far parte di tali Commissioni, oltre ai direttori delle Associazioni ove previsti, anche esperti estranei al sistema associativo.
3. I componenti delle Commissioni decadono dall’incarico alla scadenza delle cariche direttive della Federazione.

Art. 23 - Disposizioni generali sulle cariche
1. Tutte le cariche hanno durata di quattro esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente il Consiglio Direttivo.
2. Il rappresentante di una componente del sistema organizzativo associativo che perde la qualità di socio della componente organizzativa stessa decade da ogni carica che ricopre per conto del sistema.
3. Le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato stesso.

Art. 24 – Il Direttore
1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, qualora se ne ravvisi esigenza e/o necessità, su proposta del Presidente, ed è scelto tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel settore turistico.
2. Il Direttore in particolare:
a) coadiuva il Presidente nella esecuzione delle attività di Federalberghi Campania;
b) è responsabile del funzionamento della struttura e provvede al suo buon andamento;
c) esercita, su delega del Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria della Federazione;
d) è responsabile dell’organizzazione e gestione delle risorse umane di Federalberghi Campania;
e) formula proposte di deliberazione sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo e del Presidente;
f) partecipa alle riunioni di tutti gli organi di Federalberghi Campania.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE


Art. 25 – Principi Generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli artt. 36 e succ. del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali, e in mancanza, i principi generali del diritto che regolano la materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 26 – Validità e Regolamento
1. Il presente Statuto entra in vigore alla data odierna.
2. Il Consiglio Direttivo può integrare le norme statutarie con un regolamento che ne stabilisca le modalità di applicazione.

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